Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Incarichi sotto i 100.000 euro

Dovendo affidare un incarico per la redazione di rilievi topgrafici per un importo di circa Euro 6.000,00 ed un incarico per l'effettuazione di indagini geologiche per per un importo di circa Euro 47.000,00 nell'ambito dello stesso lavoro, si chiede, anche alla luce della vigente normativa (D.L. n.163/06), qual'è la procedura ottimale da seguire per l'individuazione dei professionisti

La stazione appaltante ha affidato un incarico di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per carenza in organico, all'esterno della struttura ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 dell'art.91 D.Lgs. n.163/06 e, quello di Direzione Lavori all'interno della struttura. A causa di sopraggiunta ed improvvisa impossibilità dell'incaricato della D.L. di espletare tale incarico, la stazione appaltante dovrà affidare l'incarico all'esterno. Si chiede se questa potrà/dovrà essere affidata al progettista incaricato atteso che l'importo della progettazione più quello della D.L. supera i 100.000,00 €.

E' stato affidato un incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00 con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del Codice (invito a 5 professionisti). C'è una forma di pubblicità prevista per l'esito?

Quest'Amministrazione ha necessita' di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilita' di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.

Sono pervenute presso l’Ufficio Tecnico del Comune alcune richieste, peraltro supportate da pareri legali, da parte di gruppi di professionisti con le quali chiedono affidamenti di incarichi professionali di progettazione ai sensi del Decreto L.vo “Bersani” n. 223 del 04.07.2006 che, secondo la loro interpretazione, consentirebbe alle pubbliche amministrazioni di affidare a professionisti incarichi finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi e subordinando la liquidazione dei relativi compensi all’effettivo ottenimento di finanziamenti. Altri asseriscono che tale procedura è ammissibile se il compenso della prestazione professionale affidata è inferiore a € 100.000,00. Pertanto si chiede se, alla luce della attuale normativa, sia possibile conferire incarichi professionali nei modi sopra esposti ai sensi del sopraccitato decreto n. 223/06.

Incarichi sotto i 100.000 euro
QUESITO del 25/11/2008

Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?

Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1)qual'è il corretto iter di pubblicazione ? 2) posso applicare la Legge Regionale ? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ?

Si chiede se il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia obbligatorio nel caso di affidamento di incarichi attinenti servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, di cui all'art. 267 DPR 207/2010, oppure se si può scegliere diutilizzare il criterio del prezzo più basso.

Incarichi sotto i 100.000 euro
QUESITO del 09/07/2013

QUESTO SERVIZIO DEVE AFFIDARE INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO PER LA REDAZIONE DI PIANI URBANISTICI. CI SI CHIEDE SE SIA CORRETTO SEGUIRE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 91 DEL DLGS 163/2006, CHE FA RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, OPPURE SE SI DEBBA SEGUIRE LA PROCEDURA STABILITA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOTTO SOGLIA (ART. 124 DLGS 163/2006)CON ESCLUSIONE QUNDI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 91. LA DETERMINAZIONE DELLA AVCP N.5/2010 RICHIAMA SOLO GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E MAI QUELLI DI NATURA PRETTAMENTE URBANISTICA E/O PIANIFICATORIA. TUTTAVIA QUESTI ULTIMI SONO RICOMPRRESI NELLA CATEGORIA 12 DEI CODICI CPV. DISTINTI SALUTI. LUIGI MASERATI